|
STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA “RE-CYCLING”
ART. 1 - Nel
Comune di Bernalda è costituita un’Associazione Sportiva
denominata “RE-CYCLING” con sede in Bernalda alla Via Belisario
n. 2.
ART. 2 -
L’Associazione svolge attività nei settori sport, cultura,
ambiente, sociale e ricreativo senza perseguire alcun fine di lucro.
ART. 3 - Sono
compiti dell’Associazione:
·
tutte
le iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del
tempo libero degli associati e non;
·
promuovere
lo sport del Ciclismo ed altri sport in genere formando atleti e
squadre per la partecipazione alle gare sportive;
·
organizzare
convegni, conferenze, mostre e manifestazioni
in genere atte alla sensibilizzazione sociale, culturale e
ambientale;
·
Iniziative
nel campo del volontariato;
·
l’organizzazione
di corsi di apprendimento di giochi da tavolo e di società e
relativi tornei;
·
tutte
le altre iniziative idonee al conseguimento delle finalità
associative.
ART. 4 - Il
numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire
tutti i cittadini di ambo i sessi e di qualsiasi età.
ART. 5 - Per
essere ammessi nella qualità di Socio è necessario presentare
domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti
modalità ed indicazioni:
A)
indicare nome e cognome, luogo e data di nascita,
professione, residenza;
B)
dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle
deliberazioni degli organi sociali.
Per i Soci
minorenni detta domanda dovrà essere controfirmata dal genitore
esercente la patria potestà.
ART. 6 - La
presentazione della domanda di ammissione, non dà diritto immediato
a ricevere la tessera sociale se non dopo la ratifica. E’ compito
del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.
Nel
caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare
ricorso sul quale si pronuncia l’Assemblea Ordinaria in via
definitiva nella sua prima convocazione.
Le
dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo dell’Associazione.
ART. 7 - I soci
e i loro familiari hanno diritto a frequentare i locali
dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni
indette dall’Associazione stessa.
ART. 8 - I Soci
sono tenuti:
·
al
pagamento della quota sociale di iscrizione;
·
alla
osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e
delle deliberazioni degli organi sociali, comprese eventuali
integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote
straordinarie.
·
al
pagamento, ove necessario, di una quota sociale mensile quale
contribuzione ordinaria alle spese che l’Associazione sosterrà
per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Detta quota sarà
stabilita nel suo quantum dalla assemblea degli associati.
ART. 9 - I Soci
sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
·
quando
non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai
regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
·
quando
si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali
senza giustificato motivo;
·
quando
in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all’Associazione.
Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Consiglio
Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Soci radiati per
morosità potranno, dietro domanda essere riammessi pagando una
nuova quota d’iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate
dalla prima Assemblea dei Soci. I soci espulsi potranno ricorrere
contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria.
ART. 10 - Il patrimonio sociale
dell’Associazione è costituito:
·
dalle quote sociali di iscrizione;
·
dalle eventuali quote mensili;
·
dal patrimonio mobiliare e
immobiliare di proprietà dell’Associazione;
·
da contributi, erogazioni,
donazioni o lasciti diversi;
·
da fondo di riserva.
ART. 11 - Le
somme versate per la tessera e le quote sociali non sono
rimborsabili in nessun caso.
ART. 12 - Il
bilancio comprende l’esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
ART. 13 -
L’eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
·
il
10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per iniziative
di carattere assistenziale, e per nuovi impianti o ammortamento
delle attrezzature.
ART. 14 - Sono
organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio
Direttivo; il Presidente.
ART. 15 - Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 membri ad
un massimo di 13 Consiglieri eletti tra i Soci.
ART. 16 - Il
Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente
e un Segretario, e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri
in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il
conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice
Presidente e il Segretario compongono la Presidenza.
Le
funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente
gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti
l’espletamento dell’incarico.
ART. 17 - Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario
la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri; in
assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice
Presidente.
ART. 18 - Il
Consiglio Direttivo deve:
·
redigere
i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulle linee
approvate dall’Assemblea dei Soci;
·
curare
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
·
redigere
i bilanci;
·
compilare
i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre
all’assemblea;
·
stipulare
tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività
sociale;
·
formulare
il regolamento interno da sottoporre alla approvazione
dell’Assemblea;
·
deliberare
circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione
dei Soci;
·
favorire
la partecipazione dei Soci alle attività dell’Associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può
avvalersi dei responsabili di commissioni di lavoro da esso
nominati.
ART. 19 – Il
Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di
assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni
spettano ad un componente l’Ufficio di Presidenza.
ART. 20 – Le
Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le
Assemblee sono convocate con annuncio scritto esposto nella bacheca
dei locali dell'’Associazione.
ART. 21 –
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno,
nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo. Essa:
·
approva le linee generali del programma di
attività per l’anno sociale;
·
elegge il Consiglio Direttivo;
·
procede alla nomina delle cariche sociali;
·
approva il bilancio consuntivo e
preventivo;
·
approva gli stanziamenti per iniziative
previste dal comma 2° dell’art. 13 del presente Statuto;
·
delibera su tute le questioni attinenti
alla gestione sociale.
ART. 22 –
L’Assemblea straordinaria è convocata:
·
tutte le volte il Consiglio lo reputi
necessario;
·
ogni qualvolta ne faccia richiesta
motivata almeno 1/5 dei Soci.
L’Assemblea
dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene
richiesta.
ART. 23 – In
prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei
Soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza
dei soci presenti.
In
seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a
maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le
questioni poste all’ordine del giorno.
L’Assemblea
straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita
con la presenza di metà più uno dei soci e delibera validamente
con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
ART. 24 – La
seconda convocazione non può aver luogo prima del giorno successivo
a quello stabilito per la prima convocazione.
ART. 25 – Le
votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
Alla votazione partecipano tutti i soci.
ART. 26 –
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da
un Presidente nominato dall’Associazione stessa; le deliberazioni
adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
ART. 27 – I
Soci non si dividono in nessuna categoria sussistendo esclusivamente
la categoria degli associati ordinari. In ogni caso i soci che
eventualmente non pratichino l’attività sportiva saranno
esonerati dalla quota assicurativa che potrà essere sostituita da
un contributo di compartecipazione deliberato annualmente
dall’assemblea dei soci.
ART. 28 – La
decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa
dalla maggioranza di almeno tre quinti dei Soci presenti
all’Assemblea la cui
validità è data dalla partecipazione di almeno il
51% del corpo sociale.
ART. 29 – In
caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea
straordinaria procederà a destinare il patrimonio sociale ad altra
associazione non avente scopo di lucro e svolgente analoga attività.
In caso di mancato esercizio di tale facoltà il
patrimonio sociale sarà devoluto alla Federazione Ciclistica
Italiana per il suo reimpiego nell’attività di promozione e
sviluppo del ciclismo.
ART. 30 – Per
quanto non compreso nel presente Statuto, decide l’Assemblea a
maggioranza assoluta dei partecipanti.
Bernalda,
lì 15 Febbraio 2003
|