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STATUTO SOCIALE 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA “RE-CYCLING”

ART. 1 - Nel Comune di Bernalda è costituita un’Associazione Sportiva denominata “RE-CYCLING” con sede in Bernalda alla Via Belisario n. 2. 

ART. 2 - L’Associazione svolge attività nei settori sport, cultura, ambiente, sociale e ricreativo senza perseguire alcun fine di lucro. 

ART. 3 - Sono compiti dell’Associazione: 

·       tutte le iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati e non; 

·       promuovere lo sport del Ciclismo ed altri sport in genere formando atleti e squadre per la partecipazione alle gare sportive; 

·       organizzare convegni, conferenze, mostre e manifestazioni  in genere atte alla sensibilizzazione sociale, culturale e ambientale; 

·       Iniziative nel campo del volontariato; 

·       l’organizzazione di corsi di apprendimento di giochi da tavolo e di società e relativi tornei; 

·       tutte le altre iniziative idonee al conseguimento delle finalità associative. 

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi e di qualsiasi età. 

ART. 5 - Per essere ammessi nella qualità di Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: 

A)  indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza; 

B)   dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.  

Per i Soci minorenni detta domanda dovrà essere controfirmata dal genitore esercente la patria potestà. 

ART. 6 - La presentazione della domanda di ammissione, non dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale se non dopo la ratifica. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. 

Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l’Assemblea Ordinaria in via definitiva nella sua prima convocazione. 

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

ART. 7 - I soci e i loro familiari hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa. 

ART. 8 - I Soci sono tenuti: 

·       al pagamento della quota sociale di iscrizione; 

·       alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. 

·       al pagamento, ove necessario, di una quota sociale mensile quale contribuzione ordinaria alle spese che l’Associazione sosterrà per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Detta quota sarà stabilita nel suo quantum dalla assemblea degli associati. 

ART. 9 - I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: 

·       quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; 

·       quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; 

·       quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione. 

    Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria.

ART. 10 - Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito: 

·       dalle quote sociali di iscrizione; 

·       dalle eventuali quote mensili; 

·       dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione; 

·       da contributi, erogazioni, donazioni o lasciti diversi; 

·       da fondo di riserva. 

ART. 11 - Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. 

ART. 12 - Il bilancio comprende l’esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo.

ART. 13 - L’eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: 

·       il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, e per nuovi impianti o ammortamento delle attrezzature. 

ART. 14 - Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.  

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 membri ad un massimo di 13 Consiglieri eletti tra i Soci. 

ART. 16 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza. 

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico. 

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. 

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo deve: 

·       redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulle linee approvate dall’Assemblea dei Soci; 

·       curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

·       redigere i bilanci; 

·       compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea; 

·       stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; 

·       formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea; 

·       deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei Soci; 

·       favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell’Associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dei responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. 

ART. 19 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano ad un componente l’Ufficio di Presidenza.

ART. 20 – Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con annuncio scritto esposto nella bacheca dei locali dell'’Associazione.

ART. 21 – L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno, nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo. Essa:

·         approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

·         elegge il Consiglio Direttivo;

·         procede alla nomina delle cariche sociali;

·         approva il bilancio consuntivo e preventivo;

·         approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell’art. 13 del presente Statuto;

·         delibera su tute le questioni attinenti alla gestione sociale. 

ART. 22 – L’Assemblea straordinaria è convocata:

·         tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

·         ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei Soci.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 23 – In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. 

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. 

ART. 24 – La seconda convocazione non può aver luogo prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione.

ART. 25 – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

ART. 26 – L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Associazione stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 27 – I Soci non si dividono in nessuna categoria sussistendo esclusivamente la categoria degli associati ordinari. In ogni caso i soci che eventualmente non pratichino l’attività sportiva saranno esonerati dalla quota assicurativa che potrà essere sostituita da un contributo di compartecipazione deliberato annualmente dall’assemblea dei soci.

ART. 28 – La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei Soci presenti all’Assemblea  la cui validità è data dalla partecipazione di almeno il  51% del corpo sociale.

ART. 29 – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria procederà a destinare il patrimonio sociale ad altra associazione non avente scopo di lucro e svolgente analoga attività.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto alla Federazione Ciclistica Italiana per il suo reimpiego nell’attività di promozione e sviluppo del ciclismo.

ART. 30 – Per quanto non compreso nel presente Statuto, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

 

Bernalda, lì 15 Febbraio 2003
CIRCUITO LUCANO MTB

CLASSIFICA 1°trofeo città di bernalda

TUTTE LE FOTO DELL CAMPIONATO LUCANO

 
 
 
 

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